Ecobonus 110 %, facciamo chiarezza

 

A fronte delle innumerevoli richieste da parte di clienti, interessati alle detrazioni fiscali del 110 % inserite all’interno del DL Rilancio del 19/05/2020, è necessario fare chiarezza sull’argomento.

Spiegheremo quindi per bene come è strutturato il Decreto, a chi è rivolto e le sue modalità di applicazione.

 

Cos’è il Decreto Legislativo Rilancio del 19/05/2020

Il DL Rilancio, è un decreto che comprende le misure messe in atto dal Governo per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza Covid-19. Esso riguarda molti settori, tra cui, in una sezione specifica dedicata alle “misure per il terzo settore”, troviamo: “Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” (artt. 119-121).

Nello specifico:

  • Riqualificazione Energetica (Ecobonus)
  • Sisma bonus
  • Impianti fotovoltaici
  • Colonnine di ricarica di veicoli elettrici
  • Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Vediamo nel dettaglio tutti gli argomenti

 

Riqualificazione Energetica (Ecobonus)

È prevista una detrazione nella misura del 110 % delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 202, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio)

 

  • Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di euro 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni)

 

La detrazione del 110 %, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui sopra.

Per accedere alla detrazione gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI DALLE PERSONE FISICHE, AL DI FUORI DI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI, SU EDIFICI UNIFAMILIARI DIVERSI DA QUELLO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

 

Riduzione del rischio sismico (sisma bonus)

Detrazione del 110 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90 %. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività d’impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

 

Impianti fotovoltaici

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione i impianti solati fotovoltaici, eseguita congiuntamente a interventi di Riqualificazione Energetica o di Riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione del 110 %, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE (Gestore Servizi Energetici) dell’energia non auto-consumata in sito.

La detrazione NON è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi fondi di garanzia e di rotazione.

 

Colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di Riqualificazione Energetica, si riconosce una detrazione del 110 %, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

 

 

Trasformazioni delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile

Introdotta la possibilità per i contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per:

  • Interventi per ristrutturazione edilizia
  • Interventi di riqualificazione energetica
  • Adozione di misure antisismiche
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici
  • Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

di optare, in luogo di detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito d’imposta.

 

Riassumendo

 

Come funzione l’Ecobonus?

Sarà valido per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

La detrazione del 110 % si potrà recuperare in 5 rate annuali di pari importo attraverso la Dichiarazione dei Redditi, lo Sconto in fattura o la Cessione del credito d’imposta.

 

Chi può usufruirne?

I condomini, gli istituti delle case popolari e (nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti) le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.

 

Quali sono i lavori per cui è possibile detrarre le spese?

  • isolamento termico delle superfici opache (coperture, pavimenti, pareti) di più di un quarto della superficie disperdente dell’edificio medesimo (trattasi del cd. “cappotto termico”). La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 60.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte
  • lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione e con determinate caratteristiche indicate nello stesso decreto e da un regolamento UE (811/2013) cui il decreto fa rinvio. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 per ogni unità immobiliare che compone l’edificio di cui fa parte ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito
  • lavori sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua sanitaria a pompa di calore e con altre caratteristiche tecniche indicate dal decreto. La detrazione per questo tipo di interventi ha, quale limite di importo, la somma di euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito.

 

Per quanto riguarda la sostituzione di infissi, tende da sole, condizionatori o serramenti?

In questo caso la detrazione al 110 % è applicabile solo nel caso in cui questi lavori vengano eseguiti congiuntamente a lavori di isolamento termico o sostituzione di caldaia come abbiamo spiegato sopra.

In caso contrario si potrà usufruire della vecchia detrazione dell’ecobonus dal 50 al 60 %.

 

Si deve dimostrare un miglioramento della classe energetica?

Si. Per aver diritto al bonus del 110 % si devono assicurare due classi energetiche di miglioramento su tutto l’edificio. Qualora non fosse possibile si dovrà raggiungere la classe più alta. In ogni caso bisognerà dimostrare questo miglioramento attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica)

 

Come funziona la cessione del credito d’imposta?

Il cittadino che ha diritto al bonus matura un credito nei confronti dello Stato pari all’importo che ha portato in detrazione. Questo credito potrà essere ceduto o a degli intermediari finanziari (banche o assicurazioni) o alla stessa società che ha realizzato i lavori (ottenendo quindi uno sconto in fattura pari all’importo totale). È bene precisare che, in caso di cessione del credito d’imposta, qualora vengano trovate irregolarità per cui non si ha diritto alla detrazione, la responsabilità andrà a cadere sul cittadino e non ai terzi ai quali è stato ceduto il credito.